Gentile Genitore si comunica che è stata emessa una
fatturazione PagoPa per il pagamento della mensa scolastica periodo mese settembre/ottobre
2023 nonché servizio trasporto
scolastico (con la ripartizione in una unica rata o in tre rate). Tali pagamenti
potranno essere eseguiti accedendo al Portale dei Servizi Scolastici del Comune
di Pieve Fosciana, reperibile al seguente
link https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmspievefosciana/listaservizi.aspx?U=1&S=1000 alla
sezione PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI.
L’Ufficio Istruzione rimane a disposizione per informazioni
e chiarimenti
Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti(del. Arera – 444/2019)
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate
all’adempimento degli obblighi di trasparenza su servizio rifiuti,
secondo quanto prescritto dall’Autorità di regolazione per L’energia,
Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Punto 3.1 lettera a)
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestone dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto è del gestore : GEA srl – P.I. 02381940465.
gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI PIEVE FOSCIANA– P.I. 00423460468
Punto 3.1 lettera b)
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di
richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi e reclami nonché,
ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza
agli utenti:
Comune di Pieve Fosciana: telefono : 0583 66821
e-mail: ragioneria@comune.pievefosciana.lu.it
PEC: comune.pievefosciana@postacert.toscana.it
Orari Comune di Pieve Fosciana: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 martedì 15 – 17
informazioni su ECOLOGIA AMBIENTESRL, al seguente link:G.E.A. Srl
Tel. 05836581
Numero Verde 800483154
Punto 3.1 lettera C)
Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi: Testo Libero.
per l’invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio: si rimanda al sito di G.E.A. Srl.
Punto 3.1 lettera d)
per il calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei
rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a
disposizione dell’utente consultare il calendario.
informiamo in merito a eventuali campagne straordinarie di
raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di
raccolta si rimanda al link:
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: vedi il seguente link di G.E.A. Srl
Punto 3.1 lettera h)
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o
nell’ambito territoriale in cui è ubicata, l’utenza con riferimento ai
tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato
all’articolo 10, commi 10.1 e10.2: vedi il seguente link: G.E.A. Srl
Punto 3.1 lettera i)
1. Il servizio spazzamento strade a carico del comune, è calendarizzato e comunicato agli utenti.
Punto 3.1 lettera j)
Regole di calcolo della tariffa:
Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso,
l”occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo: a) le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi
e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i
parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché
chiaramente identificate, fermo restando l’imponibilità delle aree
scoperte operative; b) le aree comuni condominiali di cui
all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. La
tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute
nel DPR 158/1999. Le tariffe della TARI vengono deliberate
dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in
materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una
quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi. in particolare i costi variabili sono:
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)
Costi di trattamento e riciclo (CTR)
I costi fissi invece sono:
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
Costi generali di gestione (CGG)
Costi comuni diversi (CCD)
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)
In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal
regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie
vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la
elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di
regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire
la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione
mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria
applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione
stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una
produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche
dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le
utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del
rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 21 gruppi con quindi 21
tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad
una determinazione “per differenza”, applicando i coefficienti di
produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non
domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile
ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non
domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza
calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non
domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo
appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le
tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto
alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la
parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si
moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale
unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene
definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati
dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili
dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è
quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente
dai mq.2.Per ulteriori agevolazioni si rimanda alla delibera di
approvazione tariffe.
1.Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie
accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la
relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: consultare
la delibera approvazione tariffe tari 2020.
Punto 3.1 lettera m)
1.Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: consulta il Regolamento.
Punto 3.1 lettera n) Modalità di pagamento ammesse:
1.Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso
pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso
di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le
indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere
tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: in caso di
omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non
versato.
Punto 3.1 lettera q)
1.Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pieve Fosciana per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. Eventuali richieste di rimborso: in carta libera
Punto 3.1 lettera r)
indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: il Comune di Pieve Fosciana non ha ancora attivato questa opzione.
Punto 3.1 lettera s)
1.Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative
a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre
comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi
il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il
sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet
dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni
solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.