AVVISO IMPORTANTE
SI COMUNICA CHE con determinazione n. 188 del 06.03.2023 è stata prorogato al 21.03.2023 il termine per la presentazione della domanda e per effettuare il sopralluogo (di cui si deve comunque prendere appuntamento).
Il RUP
AVVISO IMPORTANTE
SI COMUNICA CHE con determinazione n. 188 del 06.03.2023 è stata prorogato al 21.03.2023 il termine per la presentazione della domanda e per effettuare il sopralluogo (di cui si deve comunque prendere appuntamento).
Il RUP
Si comunica il link per la nuova modulistica:
“Modulistica unica regionale per le attività
produttive e l’attività edilizia”
Modulistica:
• Comunicazione di commercio all’ingrosso;
• Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;
• Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zona tutelata).
b) ad approvare il modulo unico di SCIA di Ampliamento per per bar, ristoranti e altri esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (in zona tutelata).
• Comunicazione di fine lavori;
• Attestazione asseverata di agibilità;
• Modulo di Richiesta di Permesso di Costruire;
• Relazione di asseverazione del Permesso di Costruire;
• Modulo di SCIA edilizia;
• Relazione di asseverazione della SCIA edilizia;
• Modulo di SCIA edilizia alternativa al Permesso di Costruire;
• Relazione di asseverazione della SCIA edilizia alternativa al Permesso di Costruire;
• Modulo di Comunicazione Inizio lavori asseverata (CILA);
• Modulo di Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n.34 del 2020 – CILA Superbonus.
Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera – 444/2019)
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all’adempimento degli obblighi di trasparenza su servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall’Autorità di regolazione per L’energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Punto 3.1 lettera a)
Punto 3.1 lettera b)
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti:
Comune di Pieve Fosciana: telefono : 0583 66821
e-mail: ragioneria@comune.pievefosciana.lu.it
PEC: comune.pievefosciana@postacert.toscana.it
Orari Comune di Pieve Fosciana: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 martedì 15 – 17
Punto 3.1 lettera C)
Punto 3.1 lettera d)
Punto 3.1 lettera e)
Punto 3.1 lettera f)
Punto 3.1 lettera g)
Punto 3.1 lettera h)
Punto 3.1 lettera i)
1. Il servizio spazzamento strade a carico del comune, è calendarizzato e comunicato agli utenti.
Punto 3.1 lettera j)
Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso,
l”occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi
e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i
parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché
chiaramente identificate, fermo restando l’imponibilità delle aree
scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui
all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La
tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute
nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate
dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in
materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
in particolare i costi variabili sono:
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) |
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) |
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) |
Costi di trattamento e riciclo (CTR) |
I costi fissi invece sono:
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) |
Costi generali di gestione (CGG) |
Costi comuni diversi (CCD) |
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) |
In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 21 gruppi con quindi 21
tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione “per differenza”, applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.2.Per ulteriori agevolazioni si rimanda alla delibera di approvazione tariffe.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE: ANNO 2022
https://www.amministrazionetrasparente.eu/comunepievefosciana/sezione/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/settore-finanziario
Punto 3.1 lettera k)
1.Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: consultare la delibera approvazione tariffe tari 2020.
Punto 3.1 lettera m)
1.Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: consulta il Regolamento.
Punto 3.1 lettera n) Modalità di pagamento ammesse:
Il pagamento può essere effettuato (scelta consigliata) anche mediante PAGOPA ( link: https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento)
Punto 3.1 lettera o)
1° rata 31 luglio
2° rata 30 settembre
3° rata 30 novembre
Punto 3.1 lettera p)
1.Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Punto 3.1 lettera q)
1.Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pieve Fosciana per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. Eventuali richieste di rimborso: in carta libera
Punto 3.1 lettera r)
indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: il Comune di Pieve Fosciana non ha ancora attivato questa opzione.
Punto 3.1 lettera s)
1.Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TARI
L’art.1 della legge 147/2013 stabilisce, infatti, che “il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 20 gennaio dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”. https://www.amministrazionetrasparente.eu/comunepievefosciana/sezione/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/settore-finanziario